Trust e Tutela patrimoniale

Protezione del patrimonio e tutela del capitale proprio, sono dei concetti chiave nell’attuale contesto economico mondiale, in cui si trovano le aziende. I margini economici si sono ridotti in maniera rilevante, e il rischio imprenditoriale è aumentato, con la concreta possibilità di erodere i patrimoni e le ricchezze accumulate negli anni. L’attuale sistema bancario aggrava ancor di più la situazione, chiedendo garanzie sproporzionate rispetto ai finanziamenti garantiti.

Senza una adeguata preparazione e prevenzione si rischia di compromettere il lavoro di una vita e cadere in miseria. Si ricorda, inoltre, che la protezione del patrimonio, è un diritto sancito implicitamente dalla nostra legge, che con l’autorizzazione alla costituzione dei Fondi Patrimoniali (istituto obsoleto in merito alla tutela patrimoniale), ha legittimato l’utilizzo degli strumenti preventivi messi a tutela del patrimonio.

Di seguito approfondiamo insieme alcuni importanti strumenti di tutela:

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IL TRUST

Il Trust è un’importante istituto giuridico derivante dal diritto anglosassone (“common law”) e recepito in Italia grazie alla ratifica della convenzione dell’AJA.

Il nostro diritto civile (“civil law”), considera il concetto di proprietà come un qualcosa di ben definito, con un proprietario sempre individuabile. In Italia un bene, immobile, può subire diverse limitazioni, può essere locato, affittato, dato in usufrutto, in gestione e altro, ma un "proprietario", persona o società, è sempre individuato o individuabile.

Per il Trust, di diritto anglosassone, il concetto è differente. In esso non esiste la figura della proprietà o del proprietario unico. Esistono invece: il bene (mobile, immobile o quant'altro), il Disponente (chi lo cede in gestione), il Trustee (chi lo gestisce), e il Beneficiario (chi ne trae i benefici). Nella sostanza il bene non ha un proprietario individuato ed individuabile, ma la proprietà galleggia all’interno di una struttura triangolare, che configura un fortino inattaccabile.

Purtroppo però, la disciplina normativa e la giurisprudenza in vigore in tema di Trust e molto ampia e fa riferimento al diritto anglosassone (non molto conosciuto in Italia), dunque, se le modalità di costituzione e le regole scritte all’interno dell’atto costitutivo non sono eseguite ad opera d’arte, il Trust potrebbe non risultare così inattaccabile, e non beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui gode.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009 prima e con la successiva circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010 poi, ha fornito un elenco esemplificativo di ipotesi in cui un trust è da considerare soggetto fittiziamente interposto.

Per costituire un Trust di successo, è necessario avere competenza giuridica e fiscale. In effetti, il Trust può essere paragonato ad un vestito, che deve essere cucito su misura.

Di seguito elenchiamo una serie di possibili configurazioni:

  • Trust Autodichiarato;
  • Trust Testamentario o Mortis Causa;
  • Trust Revocabile;
  • Trust di Famiglia;
  • Trust Immobiliare;
  • Trust Commerciale;
  • Trust Liquidatorio;
  • Trust di Scopo.

In base all’individuazione o meno dei proprietari, ed ai fini dell’imposizione fiscale, i Trust possono essere definiti:

  • Trust Trasparenti;
  • Trust Opachi;
  • Trust Misti.

Inoltre, la classificazione continua anche in considerazione, del luogo di residenza:

  • Trust Interno;
  • Trust straniero o estero.

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HOLDING COMPANY

La nostra presenza in molti Paesi esteri, ci ha permesso di conoscere le differenti discipline giuridiche e fiscali della Comunità Europea, con il risultato di proporre, sia in termini di protezione patrimoniale che pianificazione fiscale, soluzioni molto interessanti ai nostri clienti.

Parliamo adesso della tutela del patrimonio. A dimostrazione di quanto detto, in effetti, in Paesi facenti parte della Comunità Europea, a differenza dell’Italia, è possibile costituire due diversi tipi di società:

  • le società cosiddette “Holding” (che non svolgono attività commerciale);
  • le società cosiddette “Trading” (che svolgono operazioni commerciali).

Questo significa che, mentre il Fisco Italiano, identifica le società che non operano sul mercato come “società di comodo”, che si traduce, purtroppo, nella produzione di sgradevoli effetti in termini fiscali, la Holding estera, nasce per essere un vero e proprio contenitore a cui intestare tutti i beni che vogliamo proteggere.

La Holding di proprietà, nel momento in cui deve interagire con l’Italia, può essere registrata, senza problemi, mediante l’apertura del solo codice fiscale (non partita IVA), ed acquisire la soggettività giuridica, che gli permette di effettuare qualsiasi operazione di acquisto di bene mobile, immobile o quant’altro, estromettendo il patrimonio dai rischi connessi all’attività d’impresa.

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VINCOLO DI DESTINAZIONE ex art. 2465 ter c.c.

Il vincolo di destinazione ex art. 2465 ter c.c. impropriamente denominato “Trust all’italiana”, è un istituto che “separa” i beni, oggetto dell’atto di destinazione, dal patrimonio “generale” del soggetto, che ne è titolare, in modo da destinarli al perseguimento del fine (meritevole di tutela ex art. 1322), per il quale l’atto di destinazione è stato istituito, sottraendoli, quindi, alle più svariate vicende che possono verificarsi. Questa norma prevede una importante eccezione all’art. 2470 c.c., che per effetto del quale il debitore risponde illimitatamente alle proprie obbligazioni “con tutti i beni presenti e futuri”. Quindi per effetto della trascrizione dell’atto che crea un vincolo di destinazione, quest’ultimo diviene opponibile ai terzi e i beni “vincolati” e tutti i loro frutti sono sottratti a qualsiasi azione esecutiva.

Il vincolo di destinazione, può essere istituito su qualsiasi bene, l’unico vincolo che abbiamo è individuare quale sia l’interesse meritevole di tutela, lasciando la legge molto spazio all’interpretazione.

Un esempio tipico, prevede l’inopponibilità ai terzi del vincolo di destinazione riguardante beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri destinati, per un periodo stabilito, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322 del Codice civile, secondo comma.

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PATRIMONIO DESTINATO ex. Art. 2447

L’istituto dei patrimoni destinati ad uno specifico affare trova regolamentazione, nell’ambito della riforma societaria, nel codice civile, dall’art. 2447- bis fino all’art. 2447 decies.

Ai sensi dell’art. 2447 bis la società ha a sua disposizione due possibilità:

  1. costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare: in tal caso, i patrimoni, non possono essere costituiti per un valore superiore, complessivamente, al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono essere costituiti, comunque, per l’esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base a leggi speciali;
  2. convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell’affare stesso, o parte di essi.

Attraverso la costituzione del patrimonio destinato, possono essere attuate iniziative tese, direttamente o indirettamente, a sottrarre ai creditori generali la garanzia patrimoniale.

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  pubblicato il 04/01/2017
  Trust, patrimonio, protezione,

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