Geie e contratti di rete

Il Gruppo Economico di Interesse Europeo (GEIE) e le Reti d’Imprese, sia livello nazionale che internazionale, sono due strumenti molto interessanti, che comportano molti vantaggi derivanti dalla cooperazione di più aziende:

  • Accesso alla conoscenza e competenza di altre imprese;
  • Acquisizione di elementi che accrescono la competitività;
  • Ampliamento della gamma di servizi e prodotti;
  • Maggiore visibilità;
  • Riduzione dei costi di produzione;
  • Ingresso in nuovi mercati;
  • Crescita delle vendite;
  • Sviluppo delle risorse umane;
  • Facilitazioni all’accesso a istituzioni finanziarie e pubbliche;
  • Agevolazioni.

 

La RETE D'IMPRESA.

Il contratto di rete, nasce dalla necessità di riparare o di prevenire il danneggiamento del tessuto produttivo mediante uno strumento di cooperazione imprenditoriale per ridurre l'impatto della crisi e per aumentare la competitività e la produttività delle Micro e PMI.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 20/E del 2013, ha affrontato in modo sistematico i profili fiscali del contratto di rete, distinguendo fra rete come "soggetto" e rete come "contratto".

Dal punto di vista tributario dunque la "rete-soggetto" diviene soggetto distinto e autonomo dalle imprese retiste che l'hanno costituita, divenendo soggetto autonomo, titolare di fattispecie impositive proprie, infatti è assoggettata all'Ires, all'Irap, e all'Iva ed è obbligata alla tenuta delle scritture contabili, necessarie in relazione alla tipologia di attività esercitata.

La “rete-contratto” non può essere titolare di posizioni giuridiche autonome, né civilistiche, ne tributarie, tuttavia potrà richiedere un codice fiscale, dotarsi di un proprio conto corrente, necessario in presenza di fondo patrimoniale, nonché nominare un organo comune che agisca in qualità di mandatario.

La scelta della tipologia di rete da utilizzare per raggiungere l’obiettivo comune comporta, non soltanto sotto il profilo civilistico, la scelta delle modalità di svolgimento delle attività e la responsabilità patrimoniale conseguente, ma anche l’analisi approfondita del trattamento fiscale dell’attività svolta.

Il passaggio da semplice contratto di rete a soggetto indipendente, non avviene in maniera automatica ma solo in presenza della soddisfazione dei due requisiti fondamentali:

  • La presenza di un patrimonio comune;
  • L’istituzione di un organo di gestione.

Solo la presenza di questi due caratteristiche offre la possibilità di optare per l’iscrizione della rete alla sezione ordinaria del Registro Imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete.

La collaborazione in rete produce la condivisione e lo scambio di informazioni, prestazioni, mezzi e risorse, fra cui anche le risorse umane.

La Legge 9 agosto 2013 n.99 ha previsto per le imprese partecipanti ad un contratto di rete, la possibilità di ricorrere, nella gestione delle risorse umane, all’impiego dell’istituto del distacco in modalità “agevolata” ed alla co-datorialità. Il distacco è un istituto già conosciuto nell’ordinamento italiano, tutta via il legislatore intervenendo all’art.30 del D. Lgs 276/2003 (Legge Biagi), al comma 4-ter ha previsto che “qualora il distacco del personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete d’impresa che abbia validità ai sensi del D.L. 10 febbraio 2009, n.5, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete(..)”.

Questa previsione semplifica il distacco giacché incide sul profilo dell’interesse, stabilendo che esso, nell’ipotesi di distacco intrarete, sorga in automatico, ovvero sia da considerarsi “re-ipsa” venendo, quindi meno la necessità di doverlo dichiarare e dimostrare.

Inoltre, l’altro istituto della co-datorialità consente di stipulare un unico rapporto di lavoro tra un lavoratore, da una parte ed una pluralità di soggetti (imprenditori retisti appunto), dalla parte del datore di lavoro, “rompendo” la regola aurea del rapporto biunivoco reciproco di un lavoratore – uno ed un solo datore di lavoro.

 

Il GEIE.

Il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) introdotto con Regolamento CE 2137/1985 ha lo scopo di promuovere l’integrazione di imprese a livello europeo e la cooperazione tra vari Stati della Comunità. Dotato di una struttura elastica, permette ai suoi membri di esercitare insieme una parte delle loro attività, senza però comprometterne l’indipendenza economica e giuridica.

Il GEIE è equiparabile alle società di persone nella misura in cui i membri rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni del Gruppo.

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  pubblicato il 12/04/2017
  GEIE, contratti di rete, agevolazioni,

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