Violazioni in materia di reverse charge

IN BREVE


Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la recente C.M. n. 16/E/2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in merito al sistema sanzionatorio in tema di inversione contabile, alla luce delle novità apportate dal DLgs. n. 158/2015. In particolare, è stato chiarito che se il cedente o prestatore emette erroneamente la fattura con IVA –e, quindi, l'imposta è stata irregolarmente assolta – si applica la sanzione fissa da Euro 250 ad Euro 10.000. In tale fattispecie, non occorre che il cessionario o committente regolarizzi l'operazione, ed è fatto salvo il diritto alla detrazione. È irrogata la medesima sanzione, nel caso in cui l'IVA, anziché essere assolta in via ordinaria, sia stata erroneamente applicata con il meccanismo del reverse charge da parte del cessionario o committente. Anche in questa circostanza, se l'imposta è stata comunque assolta nonostante l'errore, il diritto di detrazione per il cessionario è ammesso e il cedente o prestatore non è obbligato a versare l'Iva. Non deve, tuttavia, trattarsi di ipotesi palesemente estranee al regime dell'inversione contabile. In entrambe le fattispecie, la sanzione si applica in via solidale al cedente e cessionario, non per singola fattura errata, ma una sola volta per ogni liquidazione periodica con riferimento a ciascun fornitore. L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre ribadito, coerentemente con la C.M. n. 4/E/2016, che le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016 e trovano applicazione, per il principio del favor rei, anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 per le quali non siano stati emessi atti che si sono resi “definitivi” anteriormente al 1° gennaio 2016.


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  pubblicato il 05/07/2017

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