Accertamento e contenzioso

La violazione da parte dell’Amministrazione all’obbligo di contraddittorio endo-procedimentale non necessariamente comporta l’invalidità dell’atto impositivo così formato. Intanto deve essere il contribuente in sede processuale, senza proporre un’opposizione meramente pretestuosa, a enunciare le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede istruttoria. Poi siffatto obbligo sussiste, anche nel caso di accertamento «a tavolino», unicamente per i soli tributi “armonizzati” mentre per gli altri può valere solo se normativamente prescritto. Così l’ordinanza 28858/2017 della Cassazione depositata ieri.


  pubblicato il 02/12/2017

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