Esterovestizione a fini elusivi quando i proventi societari derivano esclusivamente da attività situate in Italia

Sentenza del 23/03/2018 n. 1265/21 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

La società avente sede in uno Stato estero membro dell’Unione europea ed ivi costituita da cittadini italiani è da considerarsi esterovestita quando il suo conto economico risulta formato soltanto dai proventi derivanti da attività situate in Italia. La CTR milanese, in linea col giudicato della CTP, ha quindi rigettato l’appello dei contribuenti spiegando come, sussistendo una esterovestizione societaria, un aumento di capitale mediante conferimento in proprietà di beni immobili situati nel territorio dello Stato sia soggetto a registrazione con imposta da applicarsi in misura proporzionale, e non fissa. Nel caso di specie due soggetti residenti in Italia avevano conferito ad una società di diritto lussemburghese la proprietà di loro porzioni immobiliari e, in sede di registrazione, si erano avvalsi delle agevolazioni di cui alla Nota IV, art. 4 della Tabella Parte I D.P.R. 131/1986. L'Ufficio, dall'analisi dei bilanci, aveva, infatti, dedotto la fittizia localizzazione della società in Lussemburgo dopo aver rilevato che i conferimenti avevano incrementato esclusivamente gli asset patrimoniali della società, tant'è che il conto economico era formato solamente dai proventi derivanti dai canoni di locazione e dai costi di gestione.


  pubblicato il 11/07/2018

Richiesta informazioni

Riempi il seguente modulo per effettuare le tue richieste al nostro staff.

Riceverai una risposta nel più breve tempo possibile.